Condizioni generali di locazione
I. Ambito di applicazione / Offerte
- Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti – anche futuri – stipulati con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico relativi a forniture e altre prestazioni, inclusi contratti d’opera, consulenze, proposte e altre prestazioni accessorie. Le condizioni di acquisto dell’acquirente non vengono riconosciute, anche qualora non ci opponessimo nuovamente ed espressamente ad esse dopo la loro ricezione.
- Le nostre offerte sono non vincolanti. Gli accordi verbali, le promesse, le assicurazioni e le garanzie dei nostri dipendenti in relazione alla conclusione del contratto diventano vincolanti solo previa nostra conferma scritta.
- Tutte le indicazioni quali dimensioni, pesi, immagini, descrizioni, schizzi di montaggio e disegni contenuti nei cataloghi dei campioni, nei listini prezzi e in altri documenti stampati sono solo indicative, sebbene determinate nel miglior modo possibile, e pertanto non sono vincolanti per noi. Lo stesso vale per le indicazioni fornite dagli stabilimenti.
- I modelli e i disegni rimangono di nostra proprietà.
- Ai sensi delle presenti condizioni, il termine «acquirente» comprende anche il «committente» nei contratti d’opera.
II. Prezzi
- I prezzi si intendono franco fabbrica o franco magazzino, al netto delle spese di trasporto e dell’IVA.
Qualora, trascorse più di quattro settimane dalla conclusione del contratto, cambino imposte o altri costi esterni inclusi nel prezzo concordato, oppure tali costi si manifestino successivamente, siamo autorizzati a modificare il prezzo nella misura corrispondente. - Ci riserviamo il diritto di aumentare il prezzo concordato per le quantità non ancora consegnate qualora, a causa di una variazione della situazione delle materie prime e/o della situazione economica, si verifichino circostanze che rendano significativamente più costosa la produzione e/o l’acquisto del prodotto in questione rispetto al momento della definizione del prezzo.
- In tal caso, il cliente può, entro quattro settimane dalla comunicazione dell’aumento di prezzo, annullare gli ordini interessati dall’aumento.
III. Fatturazione e pagamento
- Salvo diverso accordo o diversa indicazione nelle nostre fatture, il prezzo di acquisto è dovuto senza detrazioni entro 10 giorni dalla data della fattura e deve essere pagato in modo tale che l’importo sia a nostra disposizione alla data di scadenza. Il diritto di ritenzione e il diritto di compensazione spettano all’acquirente solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestate o accertate con sentenza definitiva.
- L’acquirente può compensare esclusivamente con crediti incontestati o accertati con sentenza definitiva. I pagamenti si considerano effettuati quando l’importo del pagamento è stato accreditato sul conto bancario della QuickTile GmbH. L’acquirente/cliente sostiene tutte le spese bancarie nonché gli altri costi e oneri connessi al pagamento.
- In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente, sono dovuti interessi di mora pari a 9 punti percentuali oltre al rispettivo tasso di interesse di base (§§ 247, 288 BGB). Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni derivanti dal ritardo. QuickTile GmbH può esercitare il diritto di rifiutare l’esecuzione fino al pagamento completo.
- Qualora, dopo la conclusione del contratto, risulti evidente che il nostro diritto al pagamento sia messo a rischio dalla scarsa capacità finanziaria dell’acquirente, oppure si verifichino altre circostanze che facciano presumere un significativo peggioramento della sua capacità finanziaria, possiamo rifiutare le prestazioni anticipate concordate ed esercitare i diritti previsti dal § 321 BGB. In tali casi possiamo inoltre dichiarare esigibili tutti i crediti non ancora prescritti derivanti dal rapporto commerciale in corso con l’acquirente. Qualora, per i motivi sopra indicati, si verifichi un recesso dal contratto, siamo autorizzati, fatti salvi ulteriori diritti, a richiedere una penale contrattuale pari al 5% dell’importo dell’ordine che ha determinato il recesso.
- I crediti dell’acquirente nei confronti dei suoi assicuratori o di altri debitori ceduti a noi vengono accettati esclusivamente a titolo di adempimento.
- Cambiali e assegni vengono accettati solo previo accordo e unicamente a titolo di adempimento, a condizione che siano scontabili. Le spese di sconto vengono calcolate a partire dal giorno della scadenza dell’importo della fattura. È esclusa qualsiasi garanzia per la presentazione tempestiva delle cambiali e degli assegni e per la levata del protesto.
- Qualora abbiamo fornito, senza contestazioni, merce parzialmente difettosa, l’acquirente è comunque tenuto a effettuare il pagamento della parte priva di difetti, salvo che la consegna parziale non abbia alcun interesse per lui.
IV. Esecuzione delle forniture, termini e scadenze di consegna, accettazione
- Il nostro obbligo di consegna è subordinato alla corretta e tempestiva fornitura da parte dei nostri fornitori, salvo che la fornitura non corretta o tardiva dei nostri fornitori sia imputabile a nostra responsabilità.
- Le indicazioni relative ai tempi di consegna sono approssimative. I termini di consegna decorrono dalla data della nostra conferma d’ordine e si applicano solo a condizione che tutti i dettagli dell’ordine siano stati chiariti tempestivamente e che tutte le obbligazioni dell’acquirente siano state adempiute nei tempi previsti, quali ad esempio la presentazione di tutti i certificati amministrativi necessari, la predisposizione di lettere di credito e garanzie oppure il pagamento di acconti.
- Per il rispetto dei termini e delle date di consegna è determinante la data di spedizione franco fabbrica o franco magazzino. Essi si considerano rispettati con la comunicazione della disponibilità alla spedizione, qualora la merce non possa essere spedita tempestivamente senza nostra colpa.
- Gli eventi di forza maggiore ci autorizzano a posticipare la consegna per la durata dell’impedimento e per un adeguato periodo di avviamento successivo. Ciò vale anche qualora tali eventi si verifichino durante un ritardo già in corso. Sono equiparati alla forza maggiore i provvedimenti valutari, commerciali e altri provvedimenti delle autorità, gli scioperi, le serrate, le interruzioni dell’attività non imputabili a noi (ad esempio incendio, rottura di macchinari o cilindri, mancanza di materie prime o energia), gli impedimenti alle vie di trasporto, i ritardi nelle procedure di importazione e di sdoganamento, nonché tutte le altre circostanze che, senza nostra responsabilità, rendano notevolmente più difficile o impossibile la consegna. È irrilevante che tali circostanze si verifichino presso di noi, presso lo stabilimento di produzione o presso un fornitore a monte. Qualora, a causa degli eventi sopra indicati, l’esecuzione del contratto diventi inesigibile per una delle parti contraenti, in particolare qualora l’esecuzione del contratto venga ritardata nelle sue parti essenziali per più di 6 mesi, tale parte può recedere dal contratto.
- Qualora l’acquirente fornisca materiali per l’esecuzione di un ordine, tali materiali devono essere completamente idonei, per tipologia e qualità, all’esecuzione dell’ordine.
- Qualora l’acquirente non metta tempestivamente a disposizione i materiali necessari per la corretta esecuzione dell’ordine entro il termine stabilito da noi, l’acquirente dovrà sostenere tutti gli svantaggi derivanti dall’inadempimento di tale obbligo. Qualora l’acquirente non adempia al proprio obbligo di corretta fornitura dei materiali, siamo autorizzati, previa fissazione e inutile decorso di un congruo termine supplementare, a richiedere il risarcimento dei danni e a recedere dal contratto.
- Le nostre forniture avvengono franco fabbrica («EXW» ai sensi degli Incoterms 2000).
- Nel caso in cui, oltre alla fornitura dei prodotti, assumiamo anche, secondo quanto previsto dall’ordine, la posa o la lavorazione presso il committente/cliente, l’accettazione dell’opera avviene il giorno del completamento. Qualora la data di completamento non sia stata concordata per iscritto come tale, essa deve essere comunicata da noi tre giorni prima. L’accettazione si considera avvenuta al più tardi il 10° giorno successivo all’invio della comunicazione di completamento.
V. Riserva di proprietà
Ci riserviamo la proprietà della cosa fornita fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Siamo autorizzati a riprendere la cosa venduta qualora l’acquirente si comporti in modo contrario agli obblighi contrattuali.
L’acquirente è tenuto, finché la proprietà non sia ancora stata trasferita a suo favore, a trattare la cosa venduta con la dovuta cura. Finché la proprietà non è stata trasferita, l’acquirente deve informarci immediatamente per iscritto qualora il bene fornito venga sottoposto a pignoramento o ad altri interventi da parte di terzi. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziali ed extragiudiziali di un’azione ai sensi del § 771 ZPO, l’acquirente è responsabile della perdita da noi subita.
L’acquirente è autorizzato alla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà nell’ambito della normale attività commerciale. I crediti dell’acquirente derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà vengono da lui ceduti fin d’ora a noi per un importo pari all’importo della fattura concordato con noi (IVA inclusa). Tale cessione vale indipendentemente dal fatto che la cosa venduta sia stata rivenduta senza lavorazione oppure dopo lavorazione. L’acquirente rimane autorizzato all’incasso del credito anche dopo la cessione. Il nostro diritto di riscuotere direttamente il credito rimane comunque invariato. Tuttavia, non procederemo alla riscossione finché l’acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento con i proventi incassati, non si trova in ritardo di pagamento e, in particolare, non sia stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o non vi sia sospensione dei pagamenti.
La lavorazione, trasformazione o modifica della cosa venduta da parte dell’acquirente avviene sempre in nome e per conto nostro. In questo caso, il diritto di aspettativa dell’acquirente sulla cosa venduta prosegue sulla cosa trasformata. Qualora la cosa venduta venga lavorata insieme ad altri beni non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore oggettivo della nostra cosa venduta rispetto agli altri beni lavorati al momento della lavorazione. Lo stesso vale in caso di mescolanza. Qualora la mescolanza avvenga in modo tale che il bene dell’acquirente debba essere considerato il bene principale, si considera concordato che l’acquirente ci trasferisca una quota proporzionale di comproprietà e custodisca per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così risultante. A garanzia dei nostri crediti nei confronti dell’acquirente, quest’ultimo ci cede anche i crediti che gli derivano nei confronti di terzi dalla combinazione della merce soggetta a riserva di proprietà con un terreno; accettiamo fin d’ora tale cessione.
Ci impegniamo a svincolare, su richiesta dell’acquirente, le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 20% i crediti da garantire.
VI. Diritto di pegno
L’acquirente ci concede un diritto di pegno contrattuale sugli oggetti entrati in nostro possesso per tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale.
Il diritto di pegno contrattuale può essere fatto valere anche per crediti derivanti da lavori precedentemente eseguiti, forniture sostitutive e altre prestazioni.
VII. Qualità, dimensioni e pesi
- Le tipologie e le dimensioni sono determinate in base agli accordi stabiliti; in mancanza di accordi, in base alle norme vigenti al momento della conclusione del contratto e, in assenza di tali norme, secondo gli usi commerciali. I riferimenti a norme o a loro parti integranti, quali schede dei materiali, certificati di collaudo e norme di prova, nonché le indicazioni relative a tipologie, dimensioni, pesi e possibilità di utilizzo, non costituiscono garanzie o assicurazioni di qualità. Lo stesso vale per le dichiarazioni di conformità, le dichiarazioni del produttore e i relativi contrassegni.
- Per quanto riguarda il materiale di base da noi lavorato (in particolare ceramica, ecc.), si applicano esclusivamente le norme DIN e gli standard e criteri qualitativi indicati dal fornitore del materiale di base.
- Per i pesi è determinante la pesatura effettuata da noi o dal nostro fornitore a monte. Siamo autorizzati a determinare il peso senza pesatura secondo norma (teoricamente), maggiorato del 2,5 % (peso commerciale). Le quantità indicate nell’avviso di spedizione, quali numero di pezzi, numero di fasci o indicazioni simili, non sono vincolanti per le merci il cui prezzo è calcolato in base al peso. Qualora non venga normalmente effettuata una pesatura singola, è determinante il peso complessivo della spedizione. Le differenze rispetto ai singoli pesi calcolati vengono ripartite proporzionalmente su questi ultimi.
VIII. Collaudi
Qualora sia stata concordata un’accettazione, essa può avvenire solo immediatamente dopo la comunicazione della disponibilità all’accettazione. I costi personali dell’accettazione sono a carico dell’acquirente; i costi materiali dell’accettazione gli saranno addebitati secondo il nostro listino prezzi.
Qualora l’accettazione non avvenga, non avvenga tempestivamente o non venga effettuata integralmente senza nostra responsabilità, siamo autorizzati a spedire la merce senza accettazione oppure a immagazzinarla a spese e rischio dell’acquirente e ad addebitargli i relativi costi.
1. Spedizione, trasferimento del rischio, imballaggio, consegne parziali
- Determiniamo il percorso e il mezzo di spedizione nonché lo spedizioniere e il vettore.
- Qualora, senza nostra responsabilità, il trasporto attraverso il percorso previsto o verso il luogo previsto entro il termine previsto diventi impossibile o notevolmente più difficile, siamo autorizzati a effettuare la consegna attraverso un percorso diverso o verso un luogo diverso; i maggiori costi derivanti sono a carico dell’acquirente. L’acquirente avrà preventivamente la possibilità di esprimere il proprio parere.
- Con la consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, e comunque al più tardi con l’uscita della merce dal magazzino o dallo stabilimento di produzione, il rischio, compreso quello di un eventuale sequestro della merce, passa all’acquirente per tutti i contratti, anche per le consegne franco e franco domicilio. Provvediamo all’assicurazione solo su istruzione e a spese dell’acquirente. L’obbligo e i costi dello scarico sono a carico dell’acquirente.
- La merce viene fornita non imballata e non protetta contro la ruggine. Qualora ciò sia consuetudine commerciale, effettuiamo la consegna con imballaggio. Provvediamo agli imballaggi, ai mezzi di protezione e/o ai mezzi di trasporto secondo la nostra esperienza, a spese dell’acquirente. Essi vengono ritirati presso il nostro magazzino; non assumiamo i costi dell’acquirente per il trasporto di ritorno o per lo smaltimento autonomo degli imballaggi.
- Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali in misura ragionevole. Siamo autorizzati a superare o ridurre in misura adeguata le quantità di consegna concordate. L’indicazione di una quantità «circa» ci autorizza a una variazione in eccesso o in difetto e alla relativa fatturazione fino al 10 %.
2. Ordini a chiamata, contratti a lungo termine
- Per gli ordini a chiamata, la merce dichiarata pronta per la spedizione deve essere ritirata immediatamente; in caso contrario, previa diffida, siamo autorizzati a spedirla, a nostra scelta, a spese e rischio dell’acquirente oppure a immagazzinarla a nostra discrezione e ad addebitarla immediatamente.
- In caso di contratti con consegne continuative, gli ordini di richiamo e la suddivisione delle tipologie devono esserci comunicati per quantitativi mensili approssimativamente uguali; in caso contrario, siamo autorizzati a effettuare autonomamente tali determinazioni secondo equità.
- Qualora i singoli richiami superino complessivamente la quantità contrattuale, siamo autorizzati, ma non obbligati, a fornire la quantità eccedente. Possiamo fatturare la quantità aggiuntiva ai prezzi in vigore al momento del richiamo o della consegna.
- Qualora non sia stata concordata una quantità d’ordine vincolante, per il nostro calcolo prendiamo come base la quantità d’ordine prevista dall’acquirente per un determinato periodo, non vincolante (quantità obiettivo). Se l’acquirente acquista una quantità inferiore alla quantità obiettivo, siamo autorizzati ad aumentare adeguatamente il prezzo unitario.
- I contratti a tempo indeterminato possono essere disdetti con un preavviso di 6 mesi.
3. Garanzia e denuncia dei vizi nonché rivalsa / regresso nei confronti del produttore
- Per tutti i vizi materiali e giuridici esistenti al momento del trasferimento del rischio si applicano le disposizioni di legge relative ai diritti in caso di vizi, con le seguenti deroghe:
- Il termine di prescrizione dei diritti per vizi è di un anno dalla consegna nei contratti di vendita e di un anno dall’accettazione nei contratti d’opera. Per pezzi sostitutivi o miglioramenti, il termine di prescrizione è di tre mesi, senza tuttavia decorrere prima della scadenza del termine di prescrizione relativo al bene fornito.
- I diritti di garanzia dell’acquirente presuppongono che quest’ultimo abbia adempiuto correttamente agli obblighi di verifica e denuncia dei vizi previsti dal § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB). Qualora, nonostante tutta la cura adottata, la merce fornita presenti un vizio già esistente al momento del trasferimento del rischio, provvederemo, fatto salvo il rispetto dei termini per la denuncia dei vizi, a nostra scelta, alla riparazione della merce oppure alla fornitura di merce sostitutiva. Deve essere sempre concessa a noi la possibilità di un adempimento successivo entro un termine ragionevole.
- È esclusa l’esecuzione autonoma o sostitutiva ai sensi del § 637 BGB.
- Qualora l’adempimento successivo non abbia esito positivo, il committente può – fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni – recedere dal contratto oppure ridurre il compenso.
- Non sussistono diritti per vizi in caso di scostamenti solo irrilevanti rispetto alla qualità concordata, di limitazioni solo irrilevanti dell’utilizzabilità, di usura naturale o deterioramento, nonché per danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a causa di trattamento errato o negligente, uso eccessivo, mezzi operativi non idonei, lavori di costruzione difettosi, terreno edificabile non idoneo o particolari influenze esterne non previste dal contratto. Qualora il committente o terzi eseguano impropriamente lavori di riparazione o modifiche, non sussistono diritti per vizi né per tali interventi né per le conseguenze da essi derivanti.
- Qualora la merce sia già stata rivenduta, lavorata o modificata, all’acquirente spetta esclusivamente il diritto alla riduzione del prezzo.
- Sono esclusi i diritti dell’acquirente per le spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare costi di trasporto, trasferte, manodopera e materiali, qualora tali spese aumentino perché la merce da noi fornita è stata successivamente trasferita in un luogo diverso dalla sede dell’acquirente, salvo che tale trasferimento corrisponda all’uso previsto.
- Qualora dobbiamo fornire la merce secondo disegni, specifiche, campioni ecc. dell’acquirente, quest’ultimo assume il rischio dell’idoneità allo scopo di utilizzo previsto.
- I materiali da noi lavorati, in particolare il materiale per le fughe, possono presentare scolorimenti in caso di uso e pulizia impropri, senza che ciò ne comprometta la funzionalità. Tali scolorimenti delle fughe non costituiscono un difetto e non danno luogo ad alcun diritto di garanzia.
- I diritti di rivalsa del committente nei nostri confronti sussistono solo nella misura in cui il committente non abbia stipulato con il proprio cliente accordi che vadano oltre i diritti di garanzia obbligatori previsti dalla legge. Per l’estensione del diritto di rivalsa del committente nei confronti del fornitore si applica inoltre quanto previsto dal paragrafo 1.7.
XII. Limitazione generale della responsabilità
- In caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per impossibilità, ritardo, responsabilità nella fase di conclusione del contratto e atto illecito, rispondiamo – anche per i nostri dirigenti e altri ausiliari dell’adempimento – esclusivamente nei casi di dolo e colpa grave, limitatamente al danno tipico contrattuale prevedibile al momento della conclusione del contratto.
- Tali limitazioni non si applicano in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, nella misura in cui venga compromesso il raggiungimento dello scopo contrattuale e il danno sia un danno tipico contrattuale prevedibile al momento della conclusione del contratto, nei casi di responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, in caso di danni alla vita, al corpo o alla salute, né qualora e nella misura in cui abbiamo occultato dolosamente vizi della cosa o ne abbiamo garantito l’assenza. In tali casi si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.
- Per il resto, le richieste di risarcimento danni si prescrivono un anno dopo che l’acquirente ha potuto prendere conoscenza dell’insorgenza del diritto, e comunque al più tardi tre anni dopo il verificarsi del danno. Restano impregiudicate le disposizioni relative all’onere della prova.
- Resta impregiudicata un’eventuale responsabilità della QuickTile GmbH per danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute, dall’assunzione scritta di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
XIII. Insolvenza
Qualora venga aperta una procedura di insolvenza sul patrimonio del cliente oppure l’apertura della procedura venga respinta per insufficienza di massa, siamo – fatti salvi gli altri nostri diritti – autorizzati a recedere dal contratto senza fissazione di un termine supplementare.
XIV. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile, altre disposizioni
- Il luogo di adempimento delle nostre forniture è la sede della nostra azienda. Il foro competente è, a nostra scelta, quello della sede della nostra azienda oppure quello della sede dell’acquirente.
- Per tutti i rapporti giuridici tra noi e l’acquirente si applica esclusivamente il diritto tedesco a integrazione delle presenti condizioni (con esclusione del diritto internazionale privato tedesco (IPRG) e delle altre norme di conflitto). Le disposizioni della Convenzione dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG) non trovano applicazione.
- Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di fornitura e pagamento sia o diventi inefficace, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni.
Versione: 07/2015
